TRANSIZIONE 4.0: risposte dell’Agenzia delle Entrate

Gli ultimi chiarimenti dell’agenzia delle entrate ai quesiti

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è uno degli strumenti più efficaci tra quelli ch stanno trainando la ripresa del Paese. L’agenzia risponde – a volte congiuntamente al Ministero – ai quesiti di maggior interesse.

Compensazione in unica quota annuale anche per soggetti con ricavi superiori ai 5 mil di euro

  • Recentemente, il legislatore, con il Decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (Sostegni-bis) con l’articolo 20 del decreto Sostegni-bis ha introdotto, nell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, il comma 1059-bis con cui si prevede che il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro.

Imprese destinatarie di sanzioni interdittive

  • Si ritiene che l’esclusione soggettiva dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi debba riguardare il medesimo arco temporale interessato dall’applicazione della relativa sanzione interdittiva.
    Pertanto, gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell’arco temporale in questione saranno irrilevanti agli effetti della disciplina agevolativa e, di conseguenza, i relativi costi saranno esclusi dalla base di calcolo del credito d’imposta in questione. Ad esempio, un “periodo di interdizione” di 6 mesi che va dal 1° marzo 2021 al 1° settembre 2021 comporterà l’impossibilità, per l’impresa destinataria della sanzione interdittiva, di fruire del credito d’imposta relativamente ai costi degli investimenti effettuati nel medesimo periodo temporale (1° marzo 2021 – 1° settembre 2021

Beni dal costo unitario non superiore a 516,46 euro

  • In via preliminare, va detto che la disciplina in esame non richiede l’effettuazione di un ammontare minimo di investimenti al fine di poter accedere al credito di imposta, fermo restando che deve trattarsi pur sempre di investimenti in beni connotati dal requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dai soggetti interessati a beneficiare dell’agevolazione.
    Pur in assenza di un esplicito rimando, la disciplina agevolativa fa, pertanto, sostanziale riferimento ai beni strumentali materiali ammortizzabili di cui agli articoli 102 e 102-bis del Tuir, nonché ai beni strumentali immateriali ammortizzabili di cui all’articolo 103 del Tuir.
    Al riguardo, si rileva che tra i beni materiali ammortizzabili di cui all’articolo 102 del Tuir figurano, al comma 5, i beni il cui costo unitario è non superiore a 516,46 euro, per i quali la norma citata consente «la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute». Ciò rilevato, si conferma che, ai fini agevolativi, i beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili al credito d’imposta e, quindi, concorrono alla sua determinazione, indipendentemente dalla circostanza che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento (procedendo, in tale ultimo caso, all’ammortamento dello stesso).

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Fonte: Agenzia delle Entrate

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