Vernici legno: limiti di emissione
L’emissione di sostanze organiche volatili (COV)
dei prodotti finiti o manufatti non deve superare i 500 g/m3 dopo 28 giorni per i COV totali.
Per quanto riguarda le vernici il legislatore ha posto alcuni limiti alle emissioni di specifiche sostanze. La determinazione delle emissioni dovrà avvenire in conformità alla CEN/TS 16516 o alla UNI EN 16000-9 o norme equivalenti e i fattori di carico indicati dovranno essere diversi a seconda del materiale oggetto di verifica.
Per dimostrare la conformità sull’emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di campionamento ed analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilità strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giorni. Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta deve essere determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione a 20±10°C, come da scheda tecnica del prodotto).
Limite di emissione (µg/m3) a 28 giorni
BenzeneTricloroetilene (trielina)di-2-etilesil-ftalato (DEHP) Dibutilftalato (DBP): 1 (per ogni sostanza)
COV totali (22): 1500
Formaldeide: <60
Acetaldeide: <300
Toluene: <450
Tetracloroetilene: <350
Xilene: <300
1,2,4-Trimetilbenzene: <1500
1,4-diclorobenzene: <90
Etilbenzene: <1000
2-Butossietanolo: <1500
Stirene: <3
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