Acque reflue da officine meccaniche

11/04/2017

La Cassazione ritorna severamente sul tema degli scarichi delle acque reflue

LA SENTENZA

La Cassazione, dopo la pronuncia sulle acque di scarico provenienti da impianti di autolavaggio (Cass. Sez. III n. 51889 del 6 dicembre 2016), torna sul punto chiarendo che le acque reflue provenienti da un’officina meccanica non possono che rientrare nella categoria delle acque reflue industriali (Cass. Sez. III n. 5751 del 8 febbraio 2017).

Nessun discrimine da farsi, quindi, sulla base del grado o dalla natura dell’inquinamento (Cass. Penale n. 7173 del 15 febbraio 2017).

Come è noto, nella nozione di acque reflue industriali ex art. 74, comma 1, lett. h, del d.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come modificato dal d.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività commerciali e produttive. Per essere considerate attività produttive, non è però necessario un vero e proprio stabilimento: l’insediamento può essere effettuato anche in uno stabile che non ha destinazione industriale. A tal riguardo la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che, per determinare se le acque derivano da attività produttive occorre procedere a contrario, vale a dire escludendo le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla realtà domestica come definite ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. g) (acque reflue domestiche).

LE CONSEGUENZE – GLI ADEMPIMENTI

 

Come chiarito dalla Cassazione, ai fini dell’integrazione del reato di scarico non autorizzato di cui all’art. 137 del D.Lgs. 152/2006, rientrano quindi nella nozione di acque reflue industriali tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, anche le acque reflue prodotte in un’area di lavoro come un’officina meccanica.
Pertanto occorre effettuare una attenta valutazione delle proprie officine per capire se e quali reflui generino, come avvenga il loro smaltimento (se con scarico, inteso secondo la definizione di cui all’art. 74, lettera ff), ovvero con uno stabile sistema di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione e il corpo ricettore; oppure, in tutti gli altri casi, con gestione di rifiuto liquido) e di conseguenza stabilire che natura abbia il refluo, quale regime normativo si applichi per lo smaltimento, quali autorizzazioni siano necessarie e infine quali sanzioni siano previste in caso di violazioni.

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