Adempimenti per le acque reflue di lavaggio veicoli

Fra i vari adempimenti gestionali/amministrativi riguardanti le “acque reflue di lavaggio dei veicoli” segnaliamo l’obbligo di autorizzazione degli “scarichi” anche se l’attività è svolta dall’impresa presso i propri magazzini/depositi in quanto dette acque sono considerate “acque reflue industriali” provenienti da insediamento produttivo e non “acque reflue domestiche” derivanti da insediamenti civili o “acque reflue urbane”.

Suggerimento n.43/18 del 19 gennaio 2017


Informiamo le imprese che le acque reflue provenienti dal lavaggio degli autoveicoli d’impresa (ad esempio autocarri, mezzi d’opera, autobetoniere, macchine operatrici ecc.), effettuato presso i propri magazzini/depositi, sono considerate come acque reflue industriali e pertanto le medesime devono essere raccolte e convogliate in appositi impianti di trattamento/depurazione e gli scarichi devono essere autorizzati e successivamente controllati.

La Cassazione (con la sentenza del 6/12/2016, n. 51889) ha infatti confermato che le acque reflue provenienti dall’attività di autolavaggio sono classificate “acque reflue industriali” e pertanto gli scarichi devono sempre essere preventivamente autorizzati.

Detta classificazione è in relazione alla qualità inquinante delle acque reflue di lavaggio degli autoveicoli che, di fatto, è maggiore rispetto alla qualità delle “acque reflue urbane” oppure delle “acque reflue domestiche” a causa della presenza di oli minerali esausti e/o sostanze chimiche contenute nei detersivi di lavaggio.

Vi ricordiamo che gli “scarichi di acque reflue industriali” senza autorizzazione rientrano fra i c.d. reati ambientali (vedi Suggerimento Assimpredil Ance n. 252/2015). Le sanzioni pecuniarie applicate per tali reati sono regolamentate dal D.Lgs 231/2001 e sono espresse in “quote”. Ciascuna quota ha un valore pecuniario variabile da Euro 258,23 a Euro 1.549,37.

La sanzione pecuniaria prevista per gli scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione (ex articolo 137, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i) può arrivare fino a 250 quote.

La definizione dell’importo di ogni quota è affidata alla discrezionalità del giudice che, allo scopo di assicurare l’efficacia e la proporzionalità della sanzione, valuta sia la gravità del reato ambientale commesso sia le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l’ente/impresa.

Vengono riportati in allegato alcuni reati ambientali e le rispettive sanzioni previsti dal D.Lgs 231/2001 (cosi come modificato dal decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011).

La regola fondamentale che presiede alla materia è che, fatta salva la deroga per gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie (che sono sempre ammessi purché nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato), tutti gli altri scarichi devono essere autorizzati (art. 45, comma 1, D.Lgs. 152/1999) dall’Autorità competente in quanto sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori e devono comunque rispettare i valori limite previsti dall’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.

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