TRANSIZIONE 4.0: risposte dell’Agenzia delle Entrate 5

Redazione

Gli ultimi chiarimenti dell’agenzia delle entrate ai quesiti

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è uno degli strumenti più efficaci tra quelli ch stanno trainando la ripresa del Paese. L’agenzia risponde – a volte congiuntamente al Ministero – ai quesiti di maggior interesse.

Cumulo con altre agevolazioni

(…) Come disposto dall’ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi «è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive…, non porti al superamento del costo sostenuto».

(…) Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.

Ciò posto, al fine di appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti ammissibili al credito d’imposta non risultino coperti oltre il limite massimo, rappresentato dal 100 per cento del loro ammontare, in primo luogo, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore.
Quindi, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti.
Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta

In forza dell’ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (analoga previsione è contenuta nel comma 192 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019), nella sommatoria si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP disposta dal penultimo periodo dello stesso comma 1059, secondo cui, si ricorda, il credito d’imposta «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive».

Tanto precisato, se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo.
Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo
investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti

Documentazione

Si ricorda, preliminarmente, che, sulla scorta delle argomentazioni esposte nella risposta al quesito n. 3.1, si è ritenuto che la decorrenza anticipata della nuova disciplina agevolativa non invalidi l’efficacia delle “prenotazioni” dei beni (i.e.,
ordine vincolante e versamento dell’acconto del 20 per cento) intervenute alla data del 15 novembre 2020, in relazione alle quali continua ad applicarsi la precedente disciplina agevolativa contenuta nella legge di bilancio 2020.
Occorre pertanto aver riguardo a tale circostanza ai fini dell’indicazione del corretto riferimento normativo nella fattura e negli altri documenti di acquisto dei beni eleggibili.

In altri termini, per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento, le relative fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere il
riferimento alle disposizioni della legge di bilancio 2020.
Per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020 – per i quali, vale a dire, alla data del 15 novembre non ci sia stato l’ordinativo e/o il versamento dell’acconto del 20 per cento – le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della legge di bilancio 2021.

A questo riguardo, nel caso di documenti già emessi, non può escludersi che non sia stato indicato il corretto riferimento normativo.
In tale evenienza, i soggetti interessati possono integrare (rectius, regolarizzare) i documenti già emessi, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità indicate nella risposta a istanza di interpello n. 438 del 5 ottobre 2020

In particolare, nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile,
anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.
Nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio (SdI), è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell’articolo 39 del DPR n. 633 del 1972 oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità indicate in tema d’inversione contabile nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019.

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Fonte: Agenzia delle Entrate

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    TRANSIZIONE 4.0: risposte dell’Agenzia delle Entrate 4

    Redazione

    Gli ultimi chiarimenti dell’agenzia delle entrate ai quesiti

    Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è uno degli strumenti più efficaci tra quelli ch stanno trainando la ripresa del Paese. L’agenzia risponde – a volte congiuntamente al Ministero – ai quesiti di maggior interesse.

    Ritardo nell’interconnessione (estratti)

    (…) il beneficio attribuito sotto forma di credito d’imposta è “sganciato” dai coefficienti di ammortamento ed è parametrato tout court al costo di acquisizione del bene eleggibile.

    Occorre osservare, altresì, che, in continuità con la disciplina dell’iper ammortamento e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotto dalla legge di bilancio 2020, anche il comma 1059 della legge di bilancio 2021 ammette, in caso di disallineamento temporale tra l’entrata in funzione del bene “Industria 4.0” e la sua interconnessione, la fruizione del credito d’imposta “in misura ridotta” dall’anno di entrata in funzione del bene, ovverosia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni
    strumentali “ordinari” (i.e., 10 per cento e 6 per cento, rispettivamente, ai sensi dei commi 1054 e 1055 della legge di bilancio 2021), rinviando la fruizione del credito d’imposta “in misura piena” (ai sensi dei commi da 1056 a 1058 della legge di bilancio 2021) a partire dall’anno dell’avvenuta interconnessione ai sensi del comma 1062 della legge di bilancio 2021.

    (…) Ad esempio, ipotizzando che nel corso del 2021 si proceda all’acquisto e all’entrata in funzione di un bene agevolabile il cui costo sia pari a 90.000 euro e che nel corso del 2022 si proceda alla sua interconnessione, qualora l’impresa nel corso del 2021 si avvalga della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito spettante ai sensi del comma 1054 della legge di bilancio 2021, pari a 3.000 euro (1/3 di 9.000), a partire dal 2022 decorrerà il triennio di fruizione del credito spettante, per ipotesi, ai sensi del comma 1056 e la quota annuale
    compensabile sarà pari a 14.000 euro [1/3 di 42.000 (45.000 – 3.000)].

    (…) La norma da ultimo menzionata e le disposizioni agevolative in cui la medesima è inserita non contemplano espressamente alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione devono essere acquisiti.
    Sul punto, si ritiene che tornino applicabili le indicazioni fornite con la circolare n. 4/E del 2017 e con la risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018 in tema di iper ammortamento, nonché con la risposta a istanza di interpello n. 394 dell’8
    giugno 2021 resa in riferimento al credito d’imposta in esame.
    Nella citata circolare 4/E del 2017 è stato precisato che la fruizione dell’iper ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest’ultimo è possibile iniziare a godere dell’iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene. Nell’ipotesi in cui, invece, l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iper ammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo.

    Presenza dei requisiti al momento dell’acquisto

    (…) sulla base del parere tecnico reso dal Mi.S.E. che: “… si rende opportuno preliminarmente richiamare l’attenzione sul fatto che il riconoscimento dei benefici previsti per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma “4.0” – a prescindere dalla forma in cui viene riconosciuta la sovvenzione in base alla disciplina applicabile in funzione del momento di effettuazione – presuppone il
    soddisfacimento di alcune caratteristiche tecnologiche, in parte “richieste” al bene oggetto d’investimento e in parte “richieste” all’impresa beneficiaria, dipendenti dalla classificazione del bene stesso, attraverso la sua riconduzione ad una delle voci degli allegati A e B… Ciò ricordato, si precisa ancora, sul piano generale, che le … caratteristiche tecnologiche … che il paradigma 4.0 “richiede” ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione). Quanto all’interconnessione, requisito il cui soddisfacimento, come accennato, dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d’investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell’impresa, è stato riconosciuto che lo stesso possa essere soddisfatto anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento e messa in funzione del bene; e ciò, proprio per consentire all’impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi. Al riguardo,
    nella citata circolare 4/E del 2017 è stato precisato che: “…il “ritardo nell’interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell’investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell’iper ammortamento, ma produce un
    semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio”

    Sulla base delle considerazioni sopra svolte, pertanto, deve in ogni caso escludersi che, per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa consentire l’ammissibilità ai benefici 4.0. […]. Da ultimo, appare anche opportuno ricordare, in via generale, che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0.

    Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti”

    Utilizzo del Credito d’Imposta da parte di un soggetto diverso da quello che lo ha maturato

    (…) è stato precisato che: “la fattispecie della cessione del singolo bene debba essere separata dalla diversa ipotesi
    del trasferimento del bene agevolato all’interno di un compendio aziendale oggetto di un’operazione straordinaria (indipendentemente dal fatto che questa sia fiscalmente neutrale o realizzativa). In quest’ultima ipotesi, infatti, il trasferimento del bene nell’ambito di un’azienda o di un ramo d’azienda, diversamente dall’ipotesi del trasferimento del singolo cespite, non vanifica la finalità sottesa alle disposizioni agevolative: in tal caso, infatti, l’azienda mantiene, sotto il profilo tecnologico e digitale, sempre lo stesso livello “qualitativo”. In altre parole, i beni agevolati e l’azienda in cui essi sono inseriti continuano ad essere utilizzati come un complesso unitario, tecnologicamente trasformato, in coerenza con la ratio della norma agevolativa. Pertanto, il mutamento della titolarità di un’azienda (o di un ramo
    d’azienda) che contiene uno o più beni agevolati non comporta il venir meno dell’iper ammortamento, la cui fruizione continuerà, in capo all’avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in
    capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale”

    Ciò rilevato, si ritiene che anche al credito d’imposta in esame si applichi il principio desumibile dai citati documenti di prassi, ovverosia che, in presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo
    d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta, l’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a
    quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.

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      TRANSIZIONE 4.0: risposte dell’Agenzia delle Entrate 3

      Redazione

      Gli ultimi chiarimenti dell’agenzia delle entrate ai quesiti

      Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è uno degli strumenti più efficaci tra quelli ch stanno trainando la ripresa del Paese. L’agenzia risponde – a volte congiuntamente al Ministero – ai quesiti di maggior interesse.

      Requisiti per la fruizione: regolarità contributiva

      Fermo restando il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dettata dall’ultimo periodo del comma 1052 della legge di bilancio 2021, in presenza dei presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dalla disciplina
      agevolativa, il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
      Al riguardo, si ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e
      previdenziali richiesti dalla norma.
      In proposito, si precisa che è necessario che il predetto documento risulti in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi. (…)

      Utilizzo oltre il terzo anno

      In forza del primo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021, il credito di imposta, ai fini della sua fruizione, è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzato a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi
      esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento.

      Come emerge anche dal tenore letterale della disposizione, la ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta – nella misura di un terzo
      dell’importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione.

      Pertanto, nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

      Con riferimento alla situazione esemplificata, fermo restando che ai fini della fruizione del credito di imposta devono sussistere i presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dai commi 1051–1062 della legge di bilancio 2021, sarà possibile utilizzare l’ammontare residuo di 300 euro a partire dall’anno N+4.

      Utilizzo in un’unica quota

      Si osserva preliminarmente che, (…) il secondo periodo del comma 1059 citato prevede che «Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale».
      Inoltre, il successivo comma 1059-bis, introdotto nell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 ad opera dell’articolo 20 del decreto Sostegni-bis, stabilisce che «Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale».
      Dal combinato disposto delle menzionate norme si evince che è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale:

      • il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali “non 4.0” effettuati ai sensi del comma 1054 della legge di bilancio 2021 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;
      • il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali “non 4.0” effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

      (…) Ciò considerato, stante l’assenza di ulteriori indicazioni sul punto, si ritiene che possa pervenirsi alle medesime conclusioni sopra indicate, ossia che l’utilizzo in un’unica soluzione del credito d’imposta rappresenti una facoltà e che, nel caso in cui tale facoltà non venga azionata, il contribuente sconterà il credito in tre quote annuali di pari importo.
      Nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di fruire del credito d’imposta in un’unica quota, conformemente a quanto indicato nella risposta al precedente quesito n. 5.2, si fa presente che il credito non utilizzato, in tutto o in parte, potrà
      essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.

      (…) Si ritiene, pertanto, che la verifica del limite dimensionale, ai fini della fruizione in un’unica quota del credito d’imposta avente ad oggetto investimenti in beni strumentali immateriali “non 4.0”, vada effettuata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi conseguiti da parte dei soggetti beneficiari nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.

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        TRANSIZIONE 4.0: risposte dell’Agenzia delle Entrate 2

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        Ambito temporale

        • In base al comma 1051 della Legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 ( o al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per centro del costo di acquisto).
        • Nel caso in cui gli investimenti eleggibili al credito d’imposta siano effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021 viene a verificarsi una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella della precedente legge di Bilancio 2020. (…) Al riguardo, si ritiene che il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale debba avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato cersato l’acconto del 20%, dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni. Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina (…) . Nel secondo caso, ri rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.

        Rilevanza dell’IVA

        Posto che il comma 1054 della legge di bilancio 2021 stabilisce che il costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lett. b), del Tuir, e che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, si precisa che costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972.

        Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed
        operazioni esenti ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972.
        In quest’ultima ipotesi l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del prorata, non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.
        Quanto agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, nel caso in cui per l’utilizzatore l’IVA sui canoni di locazione sia indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del DPR n. 633 del 1972, ai fini dell’agevolazione assume rilievo anche l’IVA pagata dal locatore sull’acquisto del bene.

        Beni in Leasing riscattati

        Preliminarmente, occorre considerare che, come evidenziato in premessa, l’agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti in beni strumentali nuovi è attribuita nella forma del credito d’imposta e, in quanto tale, è
        parametrata tout court al costo di acquisizione del bene eleggibile.

        (…) con riferimento agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il comma 1054 della legge di bilancio 2021 stabilisce che per la determinazione del relativo credito d’imposta «si assume il costo sostenuto
        dal locatore per l’acquisto dei beni».
        In tale ipotesi non rileva, come accadeva nell’agevolazione fruita sotto forma di maggiorazione, il costo sostenuto dal locatario, rappresentato dalla somma delle quote capitale dei canoni di leasing e dal prezzo di riscatto.
        Il parametro di commisurazione del credito d’imposta spettante al locatario è rappresentato dal “costo per l’acquisto del bene” sostenuto dal locatore.

        Il riferimento al “costo per l’acquisto del bene”, anche nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, rende omogeneo il criterio di determinazione del credito d’imposta spettante sia che si proceda con l’acquisto in proprietà che con l’acquisizione del bene in leasing.
        Da tutto quanto precede, ne consegue che, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante al locatario, non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all’atto di esercizio del diritto di opzione.
        Una diversa interpretazione condurrebbe ad un maggior credito d’imposta riconosciuto ai soggetti che effettuano acquisti di beni in leasing rispetto a chi effettua l’investimento agevolato mediante atto di compravendita.

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        Fonte: Agenzia delle Entrate

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          Compensazione in unica quota annuale anche per soggetti con ricavi superiori ai 5 mil di euro

          • Recentemente, il legislatore, con il Decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (Sostegni-bis) con l’articolo 20 del decreto Sostegni-bis ha introdotto, nell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, il comma 1059-bis con cui si prevede che il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro.

          Imprese destinatarie di sanzioni interdittive

          • Si ritiene che l’esclusione soggettiva dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi debba riguardare il medesimo arco temporale interessato dall’applicazione della relativa sanzione interdittiva.
            Pertanto, gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell’arco temporale in questione saranno irrilevanti agli effetti della disciplina agevolativa e, di conseguenza, i relativi costi saranno esclusi dalla base di calcolo del credito d’imposta in questione. Ad esempio, un “periodo di interdizione” di 6 mesi che va dal 1° marzo 2021 al 1° settembre 2021 comporterà l’impossibilità, per l’impresa destinataria della sanzione interdittiva, di fruire del credito d’imposta relativamente ai costi degli investimenti effettuati nel medesimo periodo temporale (1° marzo 2021 – 1° settembre 2021

          Beni dal costo unitario non superiore a 516,46 euro

          • In via preliminare, va detto che la disciplina in esame non richiede l’effettuazione di un ammontare minimo di investimenti al fine di poter accedere al credito di imposta, fermo restando che deve trattarsi pur sempre di investimenti in beni connotati dal requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dai soggetti interessati a beneficiare dell’agevolazione.
            Pur in assenza di un esplicito rimando, la disciplina agevolativa fa, pertanto, sostanziale riferimento ai beni strumentali materiali ammortizzabili di cui agli articoli 102 e 102-bis del Tuir, nonché ai beni strumentali immateriali ammortizzabili di cui all’articolo 103 del Tuir.
            Al riguardo, si rileva che tra i beni materiali ammortizzabili di cui all’articolo 102 del Tuir figurano, al comma 5, i beni il cui costo unitario è non superiore a 516,46 euro, per i quali la norma citata consente «la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute». Ciò rilevato, si conferma che, ai fini agevolativi, i beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili al credito d’imposta e, quindi, concorrono alla sua determinazione, indipendentemente dalla circostanza che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento (procedendo, in tale ultimo caso, all’ammortamento dello stesso).

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          Fonte: Agenzia delle Entrate

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            Piano Nazionale TRANSIZIONE 4.0: una grande occasione per le imprese italiane

            Redazione

            Le misure si potenziano e diventano strutturali

            Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è il primo mattone su cui si fonda il Recovery Fund italiano. L’investimento consiste in circa 24 miliardi di Euro

            Nuova durata delle misure

            • I nuovi crediti d’imposta sono previsti per 2 anni;
            • La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020;
            • È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (quindi, entro giugno 2023).

            Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell’anno

            • Per gli investimenti in beni strumentali “ex super” e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta è fruibile in un anno;
            • È ammessa la compensazione immediata (dall’anno in corso) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali;
            • Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni in luogo dei 5 anni previsti a legislazione vigente.

            Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali e immateriali)

            • Incremento dal 6% al 10% per tutti del credito beni strumentali materiali (ex super) per il solo anno 2021;
            • Incremento dal 6% al 15% per investimenti effettuati nel 2021 per implementazione del lavoro agile;
            • Estensione del credito ai beni immateriali non 4.0 con il 10% per investimenti effettuati nel 2021 e al 6% per investimenti effettuati nel 2022.

            Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali 4.0)

            • Per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022;
            • Per spese superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln: nuova aliquota al 30%nel 2021 e 20% nel 2022;
            • Per spese superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo tetto: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022.

            Fonte: MISE Ministero dello Sviluppo Economico

            Scarica la Presentazione Ufficiale del Ministero

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              Credito d’imposta 4.0 e Bonus investimenti Sud sono cumulabili

              Redazione

              L’Agenzia delle Entrate conferma

              Nella risposta n.360, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’interpretazione in questo senso, mettendo nero su bianco che “il comma 102, nella versione vigente, prevede che il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento”.

              Il “comma 192 – si legge nel risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate – prevede testualmente che Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.

              “La disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno – aggiunge la nota – prevede la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale benefìcio con altri aiuti di Stato, non escludendo espressamente lapossibilità di cumulo con misure di carattere generale”.

              I benefici sono cumulabili

              Alla luce della suddetta interpretazione delle normative in vigore in relazione all’accesso al credito d’impsota, l’Agenzia delle Entrate conferma quindi la cumulabilità dei due benefici per le aziende con sede Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

              “In relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla legge di Bilancio 2020 – conclude la nota – si ritiene che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefìci, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento”.

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                Abruzzo, Marche e Lazio: credito d’imposta fino al 45%

                Redazione

                Credito d’imposta fino al 45% per investimenti in beni strumentali nelle aree del cratere.

                Area Geografica: Abruzzo, Marche, Lazio
                Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 31/12/2020
                Beneficiari: Grande Impresa, PMI
                Settore: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato
                Spese finanziate: Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari
                Agevolazione: Contributo a fondo perduto

                Soggetti beneficiari

                Tutte le società e enti titolari di reddito d’impresa ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dal sisma ad agosto ed ottobre 2016.

                Il sostegno alle grandi imprese è limitato a un aiuto per la costituzione di una nuova impresa, la diversificazione dell’attività di un’impresa o l’acquisizione degli attivi di un’impresa che ha chiuso.

                Tipologia di interventi ammissibili

                Investimenti effettuati in macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

                Entità e forma dell’agevolazione

                Il beneficio consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione nel modello F24, la cui misura  è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali:

                • 45% piccole imprese
                • 35% medie imprese
                • 25% grandi imprese

                Scadenza

                Il credito di imposta è stato confermato per l’anno 2020 e la nuova scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 31/12/2020.

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                  Marche: contributo a fondo perduto fino al 60%

                  Redazione

                  POR FESR 2014/2020. Azione 1.3. Contributo a fondo perduto fino al 60% a sostegno di processi di innovazione aziendale e utilizzo di nuove tecnologie.

                  Area Geografica: Marche
                  Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 31/12/2020
                  Beneficiari: Micro Impresa, PMI
                  Settore: Industria, Artigianato
                  Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari
                  Agevolazione: Contributo a fondo perduto

                  Soggetti beneficiari

                  Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le MPMI (micro, piccole e medie) imprese manifatturiere marchigiane, in forma singola, che abbiano avviato, successivamente alla data di pubblicazione del presente bando sul BURM, da almeno 60 giorni almeno un tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro finalizzato alla presentazione della domanda di partecipazione al presente bando e alla realizzazione del programma di investimento proposto.

                  Tipologia di spese ammissibili

                  Sono ammissibili alle agevolazioni del presente bando le spese relative alle seguenti voci:

                  1. acquisto di beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0 comprese le relative spese di installazione;

                  2. acquisto di beni immateriali – software, sistemi e /system integration, piattaforme e applicazioni, comprese le relative spese di installazione;

                  3. acquisizione di servizi di sostegno all’innovazione, strettamente connessi alla realizzazione del programma di investimento, nella misura massima del 25% del totale delle spese previste dal programma di investimento;

                  4. spese per il personale attivato mediante tirocinio e ospitato in azienda ai fini degli obiettivi previsti dal presente bando, nella misura del 60% della spesa riconosciuta;

                  5. perizia tecnica giurata o attestato di conformità, nella misura massima di € 2.000,00;

                  6. costo della Fidejussione, in caso di richiesta di anticipo, nella misura massima di € 2.000,00.

                  Inoltre, con risorse derivanti dal POR MARCHE FSE 2014-2020, verranno finanziati le seguenti misure connesse al presente bando:

                  7. aiuto all’assunzione per la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro subordinato o per l’assunzione di personale aggiuntivo;

                  8. voucher formativi finalizzati a creare e diffondere la cultura dell’innovazione e ad aumentare le conoscenze e le competenze professionali nelle nuove tecnologie ICT e nelle tecnologie del manifatturiero avanzatoci lavoratori, manager ed imprenditori coinvolti.

                  Entità e forma dell’agevolazione

                  L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale, di entità variabile a seconda della spesa, fino ad un massimo del 60% della spesa sostenuta.

                  Il costo totale ammissibile del programma di investimento presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a € 25.000,00.

                  Scadenza

                  31.12.2020

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                    Puglia Bando Titolo II Contributo a fondo perduto

                    Redazione

                    Bando Titolo II Contributo a fondo perduto per favorire gli investimenti delle imprese di piccole dimensioni.

                    Area Geografica: Puglia
                    Scadenza: BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi
                    Beneficiari: Micro Impresa, PMI
                    Settore: Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato
                    Spese finanziate: Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari
                    Agevolazione: Contributo a fondo perduto
                    Gli investimenti potranno riguardare la realizzazione di nuove unità produttive, l’ampliamento di unità già esistenti, la diversificazione produttiva, l’innovazione dei processi e dei prodotti.

                    Soggetti beneficiari

                    • micro imprese;
                    • piccole e medie imprese

                    Tipologia di investimenti ammissibili

                    1. la creazione di una nuova unità produttiva;
                    2. l’ampliamento o ammodernamento di una unità produttiva esistente;
                    3. la diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
                    4. il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.

                    Tipologia di spese ammissibili

                    • acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo dell’investimento in attivi materiali;
                    • opere murarie e assimilabili : capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per servomezzi e per servizi, infrastrutture aziendali come allacciamenti stradali e ferroviari;
                    • acquisto macchinari, impianti e attrezzature varie, nuove di fabbrica;
                    • investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
                    • acquisto di programmi informatici.

                    Entità e forma dell’agevolazione

                    • 35% per le medie imprese;
                    • 45% per le piccole imprese.

                    L’importo massimo finanziato massimo è di

                    • € 4.000.000,00 per le medie;
                    • € 2.000.000,00 per le piccole imprese.

                    La dotazione finanziaria è pari a € 30.000.000,00.

                    Progetti di investimento non possono avere importo inferiori a € 30.000,00.

                     

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