Cassazione: reflui da lavaggio auto sono scarichi industriali
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 04/04/2019 (Ud. 08/03/2019), Ordinanza n.14762
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Reato di scarico di acque reflue industriali – Officina meccanica e autolavaggio veicoli – Natura di insediamenti produttivi – Assimilabilità agli scarichi civili – Esclusione – Assenza di autorizzazione o scaduta – Art. 137, d.lgs. n. 152/2006.
Lo scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio, eseguito in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all’art. 137, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, non potendo tali acque essere assimiliate a quelle domestiche (Sez. 3, n. 51889 del 21/07/2016; Sez. 3, n. 26543 del 21/05/2008; Sez. 3, n. 985 del 05/12/2003; Sez. 3, n. 5465 del 26/03/1999, secondo cui gli impianti di lavaggio auto hanno natura di insediamenti produttivi in quanto utilizzano in grande quantità e continuità non solo detersivi ma anche altri materiali che interagiscono nelle operazioni di lavaggio dando luogo ad un inquinamento chimico ripetuto e costante). Ne consegue che non è possibile configurare una assimilabilità degli stessi agli scarichi civili provenienti da insediamenti abitativi e caratterizzati da uso limitato di detersivi. Inoltre, l’art. 124, comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006, consente il mantenimento provvisorio degli scarichi per i quali sia stato chiesto “tempestivamente” il rinnovo dell’autorizzazione.
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Reato ambientale – Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione – Inapplicabilità della circostanza attenuante o diminuente per successivo rilascio dell’autorizzazione – Giurisprudenza.
Al reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione non è applicabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., perchè la stessa è incompatibile con la natura contravvenzionale e di pericolo della fattispecie di cui all’art. 137 D.Lgs. n. 152 del 2006, rispetto alla quale non trova applicazione nemmeno la diminuente di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. in caso di successivo rilascio dell’autorizzazione, in quanto il conseguimento del titolo abilitativo non comporta di per sé l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze del reato ambientale, avendo solo l’effetto di rendere lecita la condotta successiva (Sez. 3, n. 3199 del 02/10/2014).
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