Puglia: disciplina delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne
Disciplina delle autorizzazioni delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
di cui all’Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000
Art.1
Le acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui all’art.39 del D. Lgs.
n.152/1999, sono disciplinate nell’ambito del “Piano Direttore” approvato con decreto CD/A n.191
del 13 giugno 2002.
La presente normativa disciplina le autorizzazioni degli scarichi e delle immissioni previste dall’Art.39
comma 1, lettera a), lettera b), del D.Lgs. n.152/99 come novellato dal D. Lgs. n.258/2000.
Art.2
E’ attribuita alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi e alle immissioni
sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque superficiali e marine.
E’ attribuita all’Ente gestore la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle immissioni nelle
fognature separate pluviali e miste.
Art.3
Il titolare dello scarico di acque meteoriche di dilavamento proveniente da rete fognaria separata di
cui all’art.39, comma 1, lettera a), è tenuto a richiedere all’Autorità competente apposita autorizzazione
al fine dell’attivazione dello scarico.
Art. 4
Il titolare dell’immissione delle acque meteoriche di dilavamento di cui all’art.39, comma 1, lettera
b), riveniente da coperture, canalette, grondaie, superfici esterne di insediamenti destinati alla residenza
o ai servizi, strade, piste, rampe e piazzali sulle quali si effettua il transito, la sosta e il parcheggio
di mezzi di qualsiasi tipo, nonché la movimentazione e il deposito di materiali e di sostanze
non pericolose, localizzate in aree sprovviste di reti fognarie separate se dilava:
a) da superfici di raccolta inferiori a 2000 mq., è tenuto a inviare apposita comunicazione all’Autorità
competente documentando le modalità di raccolta, di trattamento e di smaltimento delle acque
meteoriche; l’Autorità competente, nel termine di 90 giorni potrà imporre eventuali prescrizioni.
b) da superfici di raccolta superiori a 2000 mq., è tenuto a richiedere all’Autorità competente apposita
autorizzazione al fine dell’attivazione dell’immissione.
Art.5
Il titolare dello scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che dilavano dalle
pertinenze di stabilimenti industriali, nonché da strade e piazzali destinati alla movimentazione e
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 142 del 4-12-2003 12871
deposito di mezzi e di materiali, anche se chiusi in appositi contenitori, che possono dar luogo al rilascio
di sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 del D. Lgs. n.152/1999 e s.m. e i., dopo trattamento depurativo
in loco, è tenuto a richiedere all’Autorità competente apposita autorizzazione al fine dell’attivazione
dello scarico.
Art.6
L’autorizzazione allo scarico di cui ai precedenti artt. 3 e 5 sono rilasciate da parte dell’Autorità competente
nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs.152/99, come novellato dal D.Lgs. 258/2000.
L’autorizzazione all’immissione di cui al precedente art.4, lettera b), è valida per 4 anni dal momento
del rilascio . Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Essa decade automaticamente
alla scadenza ovvero per avvenute modificazioni rispetto a quanto autorizzato.
Art.7
Per gli scarichi e le immissioni sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, l’ufficio regionale
“Tutela delle Acque” -del Settore Risorse Naturali- provvede, sentite le Province, a definire la documentazione
che dovrà essere prodotta ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione.
Art.8
Per le violazioni e le inosservanze alle disposizioni normative riguardanti le acque meteoriche di
prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, contenute nel “Piano Direttore” approvato con decreto
n.191/CD/A del 13 giugno 2002, nonché di quelle dettate dal presente provvedimento si applicano le
procedure e le sanzioni previste dal D. Lgs. n.152/1999.
Art.9
Le Province esercitano la funzione di controllo sugli scarichi e sulle immissioni delle acque meteoriche
avvalendosi dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), nei modi e nei termini
previsti dalla Legge Regionale n.6 del 22 gennaio 1999, istitutiva della stessa Agenzia.
Art.10
La presente normativa entra in vigore dalla data di emanazione del relativo provvedimento di approvazione
del Commissario Delegato.
Fonte: Arpa Puglia – scarica il file originale
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